Elenco Eventi di rilievo Nazionale - Attività concesse FIPT

06/11/2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19 sull’intero territorio Nazionale si applica le seguenti misure disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (vedi qui) che entrano in vigore da oggi, 6 novembre 2020 e, saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020 compreso.

 

Di seguito riportiamo i punti salienti e relativi al nostro movimento sportivo del Decreto su indicato:

Le disposizioni dell’art. 1 si riferiscono a tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone con scenari di elevata o massima gravità, cd “zone arancioni” o “zone rosse”.

 

L’art. 1 lascia sostanzialmente invariate le disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, ad eccezione di specifiche relative alle procedure per il riconoscimento dell’interesse nazionale (art. 1, comma 9, lettera e) – a questo link è possibile consultare gli eventi della nostra Disciplina riconosciuti di rilievo Nazionale - e alla chiusura degli spogliatoi nei centri e circoli sportivi dove è possibile fare attività all’aperto (art. 1, comma 9.

 

 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 1 comma 1 - Viene ribadita l’esclusione dall'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina monouso o lavabile - faq) per chi sta svolgendo attività sportiva.

 

 

EVENTI E COMPETIZIONI DI INTERESSE NAZIONALE

Articolo 1 comma 9 lettera e) - Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni che sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) (per vederne l'elenco completo, clicca qui), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto del protocollo emanato dalla Federazione (vedi protocollo FIPT, clicca qui)

 


ATTIVITÀ CONSENTITA

Articolo 1 comma 9 lettera f) - ......Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che è vietato l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

 

 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PER GLI SPORT DI CONTATTO

(in attesa di revisione da parte del Dipartimento dello Sport della Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto la Palla Tamburello è stata inserita tra le discipline di contatto).

Articolo 1 comma 9 lettera g) - Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale, salvo che siano effettuate all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.  

 


NELLE REGIONI E PROVINCE A RISCHIO ALTO (artt. 2 e 3 del DPCM) - cd “zone arancioni” o “zone rosse”.

Per quanto concerne le aree caratterizzate da elevata gravità (cd “zone arancioni”) l’art. 2 non contiene, in materia di sport, disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto dall’art. 1.

Tuttavia, si evidenzia che il comma 4, lettera a) vieta in queste Regioni ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto concerne le aree caratterizzate invece da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, fermo restando il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, l’art. 3 dispone in materia di sport che:

  • sono sospese tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto;
  • sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
  • purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

 

 

Avviso del 5 novembre 2020 - Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri - 03.11.2020

DPCM 03.11.2020

Allegati - DPCM 03.11.2020

Articolo CONI per Manifestazione di rilievo Nazionale