Chiarimenti su ultimo DPCM 18/10/2020

21/10/2020

Attività consentite

È stata inviata ai prefetti una circolare del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, che introduce ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del Covid-19.

Le disposizioni del DPCM in questione integrano e modificano quelle contenute nel DPCM del 13 ottobre 2020 e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 ( fatta eccezione per l'art. 1 comma 1 lett d n. 6 che si applica dal 21 ottobre 2020) fino al 13 novembre 2020.

In base a quanto esposto, pertanto, di seguito si riportano alcune precisazioni, anche da noi richieste, sugli eventi e competizioni sportive autorizzate e, in particolare, quelle per gli sport di contatto dove – al momento – la Ns. disciplina è stata inserita.

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto

“ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2) gli eventi e competizioni consentite sono quelli riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.

Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto (1000 per le competizioni all’aperto e 200 per quelle indoor).

Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime limitazioni sopra riportate.

Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.

Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).

E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.”

In merito, invece, alle attività convegnistiche e congressuali:

Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)

“[…]

Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.

Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.

Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..”

 

Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’art. 1 del dl 7 ottobre 2020 - n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle riportate, a livello nazionale, all’interno dei vari DPCM.

Pertanto, qualora talune Regioni, in considerazione dell’andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire indicazioni specifiche al riguardo (ad esempio, ad oggi, la Regione Lombardia consente eventi e competizioni di solo rilievo nazionale).

 

Per leggere il pdf della circolare del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno clicca qui

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