Emanato DPCM 13.10.2020 – Aggiornamento protocollo FIPT

14/10/2020

Per gli sport di contatto è consentita la sola attività Federale. Sospesa tutta l’attività amatoriale.

 

Il DPCM 13/10/2020 reca misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Per quanto concernente il Tamburello, il provvedimento:

 

  • stabilisce i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale, fatta eccezione per “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” (articolo 1, comma 1, lettera a).
  • stabilisce che, per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettiva Federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianto sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza di sicurezza (almeno 1 m frontalmente / lateralmente), con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • prevede che le Regioni e le Province autonome possano stabilire, d’intesa con il Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • stabilisce che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano a competizioni, siano consentite a porte chiuse - nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • prevede che lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, sia consentito da parte dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da CONI e CIP (ad esempio tornei riconosciuti dalla Federazione, manifestazioni ufficiali, sedute di allenamento, ecc..). Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale (dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento del Ministro dello Sport) (articolo 1, comma 6, lettera g).
  • stabilisce che, al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori per i quali l’ingresso in Italia è vietato e per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, debbano avere effettuato un test molecolare / antigienico per verificare lo stato di salute. Il test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona. In caso di esito negativo del tampone, i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo di riferimento (articolo 1, comma 6, lettera h).
  • stabilisce che gli enti proprietari degli edifici scolastici, in raccordo con le istituzioni scolastiche, possano autorizzare l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza e procedere alle necessarie attività di pulizia e igienizzazione. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati (articolo 1, comma 6, lettera r).

 

IMPORTANTE: Per quanto riguarda il monitoraggio delle disposizioni, si prevede che il prefetto

territorialmente competente ne assicuri l’esecuzione e monitori l’attuazione delle restanti misure da

parte delle amministrazioni competenti (avvalendosi eventualmente delle Forze di polizia, con il

possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando dei carabinieri e delle

Forze armate) (articolo 11).

 

Aggiornamento Protocollo FIPT (post DPCM 13.10.2020)

Autocertificazione Tesserati FIPT (post DPCM 13.10.2020)

Allegato 20 - DPCM 13.10.2020 - (Da leggere per autocertificazione)

DPCM 13/10/2020

Allegato Decreto - Dipartimento Sport - Sport di Contatto