Appendice al Protocollo di sicurezza per lo svolgimento del Tamburello

31/08/2020

La Federazione Italiana Palla Tamburello,

Visto il DPCM del 07 agosto 2020 il quale prevede, nel suo art.1 comma 6 lettera e),  che "a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento;"

Preso atto di quanto contenuto nella scheda “Proposta alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra” n. 20/116/CR4/COV19.C6 del 25 giugno 2020

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, prorogando lo stesso fino al 15 ottobre p.v.

Visto il PROTOCOLLO FIPT emanato con Delibera n.20 del Consiglio Federale del 23/05/2020 e successivo aggiornamento a seguito del CF del 01.08.2020 (delibera n.30)

 

EMANA

 

l'Appendice al protocollo di sicurezza per lo svolgimento della pratica sportiva di squadra già precedentemente pubblicato, al fine di contrastare e prevenire i rischi di contagio da Covid-19.

La presente appendice entra in vigore dal giorno 01 settembre 2020 ed ha validità, salvo nuove disposizioni normative che vietino la presenza di pubblico.  

Per tutto quanto non affrontato nel presente documento si fa, quindi, riferimento a quanto statuito nel precedente Protocollo e successive modifiche/integrazioni.

Eventuali contrasti tra il protocollo e tale appendice vanno risolti applicando quanto contenuto nel presente documento, pubblicato in data successiva, che recepisce le evoluzioni normative intercorse successivamente all’emanazione del Protocollo s sue soccessive modifiche/integrazioni.

 

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